Statuto

STATUTO

dell’Associazione Pubblica di Fedeli

ARCICONFRATERNITA DI S. MARIA

DEGLI ANGELI DEI COCCHIERI

Art. 1

§1. L’Arciconfraternita di S. Maria degli Angeli dei Cocchieri (Sacra Fraternitas Aurigarum Urbis), detta anche Arciconfraternita dei Cocchieri (d’ora in poi denominata Arciconfraternita) – sorta a Roma poco prima dell’anno 1550 presso la Chiesa S. Lucia della Tinta, eretta da S. Pio V nel 1565 e confermata da Gregorio XIII con Breve del 25 maggio 1572 – è un’associazione pubblica di fedeli della Diocesi di Roma, a norma dei cann. 301 §1 e 312 §1, 3° C.I.C., dotata di personalità giuridica a norma del can. 313 C.I.C.

§2. Essa ha sede in Roma.

Art. 2

§1. L’Arciconfraternita ha lo scopo specifico di sostenere e ravvivare, alla luce del Vangelo, del Magistero autentico della Chiesa Cattolica e dell’esempio dei Santi, la coscienza di coloro che in Roma entrano – precipuamente per ragioni di lavoro – in quotidiano rapporto con il prossimo, contribuendo così a guidarlo verso Dio e verso scambi fraterni. In tale ambito, i membri dell’Arciconfraternita sono disposti a compiere personalmente opere caritative, sia spirituali che materiali, potendo in caso di necessità contare sull’aiuto dell’Arciconfraternita nel suo insieme.

§2. Nel tempo le attività dell’Arciconfraternita sono state rivolte soprattutto verso gli operatori culturali, attuali “aurighi dell’intelletto”. Per rimanere nell’alveo della propria tradizione pastorale, l’Arciconfraternita mantiene la sua attenzione anche nei riguardi di coloro che hanno sostituito gli antichi cocchieri, ossia i conduttori di auto pubbliche ed altri operatori dei mezzi di pubblico trasporto.

Art. 3

§1. Allo scopo di raggiungere i propri fini, l’Arciconfraternita si avvale di celebrazioni liturgiche, incontri di formazione, iniziative attraverso i mezzi di comunicazione di massa, attività artistiche, culturali e letterarie. Tali mezzi sono meglio specificati nel Regolamento interno dell’Arciconfraternita.

§2. L’Arciconfraternita, inoltre, si propone di mantenere, coltivare e promuovere i rapporti instaurati con altre Confraternite o associazioni analoghe, allo scopo di condividere i benefici spirituali delle reciproche attività, in spirito di fraternità e di cristiana collaborazione.

Art. 4

§1. Sono accolti come Soci (Confratelli) ordinari dell’Arciconfraternita soltanto i fedeli maggiorenni che hanno ricevuto il sacramento della Confermazione e s’impegnano a rispettare il presente Statuto (cf. can. 316 C.I.C.).

§2. I candidati presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo dell’Arciconfraternita, che decide a maggioranza semplice sull’accettazione della domanda stessa, ricevuto il parere positivo del Cappellano.

Art. 5

Possono aderire come Soci sostenitori, senza diritto di voto deliberativo, i fedeli maggiorenni con requisiti uguali a quelli richiesti per i Soci ordinari. Ai Soci sostenitori non è richiesto il versamento della quota associativa annuale di cui all. 4 §3 del presente Statuto; essi possono tuttavia contribuire liberamente alle attività associative con donazioni spontanee, o in altro modo.

Art. 6

§1. Oltre che nei casi previsti dalla disciplina canonica vigente per le Associazioni pubbliche di fedeli (cf. can. 316 §2 C.I.C.), un Socio ordinario perde la sua qualifica:

1º per espressa rinuncia: formale – da presentare per iscritto al Presidente che l’accetta – o implicita, con comprovata cessazione della partecipazione alla vita associativa;

2º per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo, praemissa monitione senza esito positivo, nei seguenti casi:

a. grave turbamento dell’armonia della vita associativa;

b. grave e comprovata violazione di norme statutarie o disciplinari canoniche;

c. comportamenti nel foro esterno gravemente riprovevoli sotto il profilo morale o dottrinale (cf. can. 316 C.I.C.).

3° per mancato versamento della quota annuale, anche dopo aver ricevuto il sollecito.

§2. L’inizio da parte del Consiglio Direttivo di qualunque procedimento di verifica che potrebbe portare all’esclusione nei casi sopra contemplati deve essere comunicato all’interessato per iscritto entro dieci giorni dalla decisione.

§3. I Soci sostenitori perdono la loro qualità per rinuncia o per decadenza automatica, se entro un anno dalla loro registrazione nel Registro dei Confratelli non presentano domanda al Consiglio Direttivo per diventare Soci ordinari.

§4. La dimissione dei Soci avviene con atto formale del Presidente. Il Socio ordinario dimesso può ricorrere entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di dimissione all’Ordinario diocesano di Roma, a norma del can. 316 §2 C.I.C.

§5. Chi esce dall’Arciconfraternita, sia che questo avvenga per volontaria deliberazione o per legittima esclusione o per decadenza automatica, come nel caso dei Soci sostenitori, non può pretendere nulla, a nessun titolo, per i beni eventualmente conferiti o i servizi eventualmente prestati alla stessa.

§6. Nel dimettere un Socio, si abbia particolare cura di salvaguardare i suoi diritti fondamentali e la sua buona fama, oltre che quella dell’Associazione, in spirito di autentica carità ecclesiale.

Art. 7

§1. Il Consiglio Direttivo può chiedere occasionalmente, per le necessità di culto o caritative, la partecipazione finanziaria dei Confratelli.

§2. Si può chiedere l’ammissione nell’Arciconfraternita anche se si appartiene ad altre Confraternite, approvate dall’Autorità ecclesiastica.

Art. 8

§1. Gli Organi direttivi dell’Arciconfraternita sono: la Congregazione Generale, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

§2. Gli Officiali sono il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Art. 9

§1. La Congregazione Generale, formata da tutti i Confratelli iscritti nel Registro dei Confratelli, è il supremo ed unico organo collegiale con potere deliberante dell’Arciconfraternita.

§2. Essa è convocata in assemblea ordinaria dal Presidente, in accordo con il Cappellano, almeno una volta l’anno, possibilmente nel mese di febbraio, comunicando per tempo ai Confratelli l’ordine del giorno, nonché la data della prima e della seconda convocazione. La Congregazione Generale può essere convocata qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o anche su richiesta scritta e motivata al Presidente da almeno un terzo dei Confratelli.

§3. La Congregazione Generale è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza dei presenti: in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei Confratelli presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Confratello, che può detenere una sola delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Confratelli intervenuti in proprio o per delega. Il verbale è redatto e letto dal Segretario al termine della Congregazione Generale e sottoposto all’approvazione della stessa.

§4. Nella Congregazione Generale vengono presentate le attività svolte nell’anno precedente e quelle da svolgere nel corso dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo può presentare alla Congregazione Generale proposte relative al reperimento dei finanziamenti o dei fondi necessari all’attività associativa. Nella Congregazione Generale di febbraio vengono presentati i bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 10

§1. Il Presidente è il rappresentante legale dell’Arciconfraternita a tutti gli effetti di legge, e ne dirige la vita nel rispetto dello Statuto e delle delibere della Congregazione Generale.

§2. Egli presiede la Congregazione Generale e il Consiglio Direttivo, ed è coadiuvato nell’amministrazione ordinaria da quattro Consiglieri, che con lui formano il Consiglio Direttivo.

§3. Il Presidente è eletto, insieme agli altri membri del Consiglio Direttivo, dalla Congregazione Generale ed è confermato dall’Ordinario diocesano di Roma, al quale l’Arciconfraternita è soggetta (cf. can. 315 C.I.C.). Egli resta in carica per tre anni e può essere confermato per più mandati consecutivi.

Art. 11

Una volta costituitosi il Consiglio Direttivo, previa comunicazione all’Ordinario di Roma, al suo interno, con elezione senza formalità, vengono attribuite le cariche di Vice-Presidente, di Segretario e di Tesoriere. Restano in carica per tre anni e anch’essi possono essere confermati per più mandati.

Art. 12

In caso di dimissioni o di impedimento prolungato del Presidente, la sua funzione – previa comunicazione all’Ordinario Diocesano – viene assunta dal Vice-Presidente, con integrazione del Consiglio Direttivo fino alla scadenza del mandato. In caso di dimissioni o di impedimento anche del Vice-Presidente, si deve procedere a nuove elezioni entro 3 mesi: nel frattempo saranno i rimanenti membri del Consiglio Direttivo a gestire le attività ordinarie della Arciconfraternita.

Art. 13

Il Segretario opera come tale sia nell’ambito della Congregazione Generale che nell’ambito del Consiglio Direttivo e assiste il Presidente nelle convocazioni, nella predisposizione dei relativi atti e nella redazione e conservazione dei verbali, nonché nella conservazione della documentazione dell’Arciconfraternita (Statuto, verbali, memorie, corrispondenza, ecc) compreso l’aggiornamento del Registro dei Confratelli.

Art. 14

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nella conservazione del patrimonio dell’Arciconfraternita; deve dare il suo assenso ad ogni atto che comporti spese per l’Arciconfraternita; cura le scritture contabili e redige assieme a lui il rendiconto amministrativo contabile annuale, da presentare alla Congregazione Generale e ai competenti uffici del Vicariato, a norma del can. 319 C.I.C.

Art. 15

L’Ordinario diocesano di Roma nomina liberamente, di norma su indicazione dell’Arciconfraternita stessa, un Cappellano, nella persona di un sacerdote di propria fiducia (cf. can. 317 §1 C.I.C.), che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

§1. Per modificare lo Statuto occorre che l’Assemblea dei Soci ordinari, validamente costituita a norma dell’art. 9 §3, deliberi a maggioranza semplice. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Ordinario diocesano, a norma del can. 314 C.I.C.

§2. Per deliberare lo scioglimento dell’Arciconfraternita, fatto salvo quanto previsto dal can. 320 §2 C.I.C., occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari. La delibera sarà poi sottoposta all’approvazione dell’Ordinario Diocesano di Roma.

Art. 17

§1. Il Presidente, il Vice-Presidente e il Cappellano possono essere rimossi per giusta causa dall’Ordinario diocesano di Roma (cf. can. 318 §2 C.I.C.).

§2. Al di là di quanto previsto dal presente Statuto, resta integro il diritto dell’Ordinario della Diocesi di Roma di designare in caso di necessità un Commissario straordinario che a suo nome diriga la Confraternita (can. 318 §1 C.I.C.). Al Commissario competono durante munere tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, questi ultimi da esercitare sempre nel rispetto della legge canonica in materia, con particolare riguardo alla vigente normativa sulle autorizzazioni amministrative.

Art. 18

§1. L’Arciconfraternita s’impegna ad attivare tutte le procedure atte a garantire all’Ordinario diocesano di Roma l’esercizio del diritto-dovere di vigilare con cura sull’amministrazione di tutti i beni della medesima, in quanto beni ecclesiastici in senso stretto (cf. cann. 1257 §1 e 1276 § 1 C.I.C.).

§2. In caso di estinzione dell’Arciconfraternita, il patrimonio residuo sarà corrisposto alla Diocesi di Roma.

Art. 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme del Codice di Diritto Canonico applicabili alle Associazioni pubbliche di fedeli e, in quanto compatibili, le leggi dello Stato italiano in materia di Associazioni di carattere religioso e di Enti ecclesiastici.

Roma, 1° maggio 2013

Firmato da:

don Giuseppe Tonello                                                                                                                                                        A. card. Vallini

Cancelliere